Dal 9 maggio entrano in vigore le nuove norme sul ‘cambio di residenza in tempo reale’.
L’articolo 5 del Decreto Legge del 9 febbraio 2012, convertito nella Legge n. 35 del 4 aprile 2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche, ovvero iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall’estero, cambio di abitazione all’interno del Comune, emigrazione all’estero, (di cui all’art. 13 comma 1 lettere a), b), c) del DPR n. 223 del 30 maggio 1989), nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Le novità introdotte riguardano la possibilità di effettuare le dichiarazioni citate su modulistica ministeriale, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dalla documentazione indicata, che gli interessati possono scaricare in allegato qui sulla destra (allegato A per cittadini italiani; allegati B per cittadini comunitari; allegati C per cittadini extra comunitari).
Le dichiarazioni, così compilate, dovranno essere presentate al Comune di Collecchio in uno dei seguenti modi:
- direttamente all’Ufficio Anagrafe, a piano terra della sede municipale di viale Libertà 3; aperto lunedì, mercoledì e venerdì, ore 8-13; martedì 8-13 e 14.30-17.30; giovedì ad orario continuato, ore 8-17.30 e sabato ore 9-12;
- per raccomandata indirizzata a Comune di Collecchio – Ufficio Anagrafe, viale Libertà 3, 43044 Collecchio (PR);
- per fax, indirizzato all’attenzione del Comune di Collecchio – Ufficio Anagrafe, numero 0521 301280;
- per via telematica, ovvero via mail (urp@comune.collecchio.pr.it) o via PEC (protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it), nel rispetto delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
Le dichiarazioni devono contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nel modulo allegato, nonché copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, le quali - se maggiorenni - devono sottoscrivere il modulo a loro volta; in caso contrario la dichiarazione si considera irricevibile.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Il Comune, entro 45 giorni dalle dichiarazioni, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (a partire dall’effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per false dichiarazioni (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).
Prima di procedere alla cancellazione, il Comune invierà all’interessato il preavviso di rigetto (art.10 bis legge 241/90), in seguito al quale lo stesso interessato ha il diritto di presentare osservazioni e documenti entro i 10 giorni successivi.